Tutte le informazioni riguardanti l'accesso ai documenti dell'IPAB La Pieve sono contenute nel "Regolamento Unico in materia di diritto di accesso", disponibile al seguente link:
"Regolamento Unico in materia di diritto di accesso"
Il modulo per la richiesta di documenti è disponibile online cliccando qui.
RICHIESTA DI COPIA CARTELLA CLINICA
Estratto dal "Regolamento Unico in materia di diritto di accesso" (art. 24 "Cartelle cliniche, documentazione socio-assistenziale e sanitaria).
1. Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia di cartella clinica e/o documentazione socio-assistenziale da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta sia giustificata dalla documentata necessità di far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto - oppure di tutelare una situazione giuridicamente rilevante - di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
2. Nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma, sono comunque abilitati a visionare o a richiedere copia della cartella clinica e/o documentazione socio-assistenziale:
l’Autorità Giudiziaria; in caso di sequestro dell’originale si applicano le disposizioni dell’art. 258 c.p.p.
polizia giudiziaria che intervenga in via autonoma – al fine di prendere notizia di reati, impedire che siano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale – o su delega dell’autorità giudiziaria, ai sensi degli art. 55, 348 e 370 del c.p.p.;
l’INAIL in caso di infortunio occorso ad un assicurato ed ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e art. 5 del decreto del Ministro della Sanità 15 marzo 1991
INPS o altri enti pubblici mutualistici o assistenziali sulla base di disposizioni normative che giustifichino l’accesso ai dati sanitari per lo svolgimento dei compiti istituzionali
ispettori del lavoro e/o enti con funzioni analoghe in base all’art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e ss.mm.
altri enti pubblici, esclusi gli enti economici, che, in base ad espresse disposizioni di legge, siano autorizzati al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute di un individuo
il tutore, nel caso di persona incapace o interdetta (previa autocertificazione del relativo status)
amministratore di sostegno (L. n. 6 del 9.1.’04) a ciò espressamente abilitato dal decreto di nomina, ai sensi dell’art. 405 c.c, (previa autocertificazione del relativo status)
curatore nel caso di persona inabilitata e non capace di sottoscrivere, previa autocertificazione del relativo status
il medico curante, se munito di delega e con lo scopo di utilizzo ai fini diagnostico-terapeutici
sanitari libero professionisti o dipendenti da aziende sanitarie o ospedaliere o altre strutture sanitarie pubbliche o private, per finalità diagnostiche e terapeutiche, se agiscono con il consenso dell’intestatario con lo scopo di utilizzo ai fini diagnostico-terapeutici purché sia mantenuto l’anonimato
uno dei coeredi o uno dei legittimari previsti dall’art. 536 c.c., previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il relativo status e secondo la seguente gerarchia:
il coniuge e i figli;
in loro mancanza i genitori;
in loro dei suddetti, i fratelli;
in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti fino al 4° grado. In ogni caso deve essere rispettata la contraria volontà del defunto, quando risulti espressa in forma scritta.
persone munite di delega scritta dell’interessato o del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno
avvocato dell’avente diritto alla documentazione, che dichiari per iscritto di agire in nome e per conto dello stesso
richiesta motivata da parte di società di assicurazione, italiane o straniere, qualora il consenso risulti da delega dell’interessato o sia comunque desumibile dal contratto assicurativo
ai responsabili delle aree dell’Ente qualora la richiesta sia motivata da ragioni connesse allo svolgimento di attività istituzionali delle stesse, dietro richiesta formale (sulla fotocopia si dovrà porre la scritta “uso interno”)
le richieste da parte di soggetti diversi dall’interessato cui si riferiscono i dati possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità di tutelare, far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 26 comma 4, lettera c) del D.Lgs. 196/2003, di rango pari a quello del soggetto cui si riferiscono i dati della cartella clinica ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale inviolabile
l’avvocato dell’avente diritto alla documentazione, che dichiari per iscritto di agire per nome e per conto dello stesso
Consulente tecnico d’ufficio o Perito d’ufficio, previa esibizione dell’atto di nomina e di autorizzazione del giudice
3. La divulgazione a persone non aventi titolo di notizie contenute nella cartella clinica costituisce violazione di segreto d’ufficio, sanzionabile secondo le previsioni del Codice Penale.
4. La consegna della cartella clinica e/o della documentazione socio/assistenziale avviene in busta chiusa recante la scritta “Riservata personale - dati sensibili”:
a) direttamente all’interessato, previa verifica dell’identità personale;
b) direttamente agli eredi, previa autocertificazione del relativo status;
c) ad un terzo, previa identificazione personale, munito della delega rilasciata dal richiedente, nonché della fotocopia del documento d’identità del delegante.
COSTI DI RIPRODUZIONE
1. Costi delle sole copie
Costo di ogni fotocopia (facciata) € 0,50
Spese ricerca o di elaborazione di dati: Eventuali attività di ricerca in archivio o di elaborazione di dati riferiti ai documenti interessati all’accesso saranno a carico della richiedente ed addebitate con un importo di € 23,00 ad ora.
2. Trasmissione tramite via fax o posta
Invio fax:
€ 1,50 per la prima pagina;
€ 0,50 per ciascuna pagina successiva;
Posta:
Secondo le spese postali correnti.
Le somme vanno corrisposte al ritiro della copia (nel caso di trasmissione via fax o consegna per posta la somma deve essere corrisposta anticipatamente a mezzo bonifico bancario intestato a IPAB La Pieve - Servizi Assistenziali, IBAN IT14L0521611800000004415936).
L’esercizio di visione/informazione dei documenti è assicurato gratuitamente, ai sensi dell’art. 25, comma 1 L. n. 241/90 e s.m.i. e dall’art. 7, comma 6 D.P.R. n. 184/2006.
I tempi di consegna della documentazione sono indicati nel "Regolamento Unico in materia di diritto di accesso" (v. link all'inizio di questa pagina) nella sezione "Termini del Procedimento".